È che dell’intelligenza artificiale non riusciamo più a farne a meno. La usiamo tutti, sempre, ovunque. Per studiare, per cianciare, per lavorare: però cosa succede se in certi momenti delicati, come quelli di un tribunale che deve emettere sentenza, si chiede l’aiutino a un chatbot e ci si dimentica pure di cancellare l’incipit della risposta ricevuta? Figuraccia a parte (che mica è secondaria, soprattutto quando riguarda la gestione della giustizia, che poi è la gestione delle vite di tutti noi): come ci si comporta? È successo, qualche mese fa, nel tribunale civile di Oristano, in Sardegna. Quando agli avvocati di una società appena condannata è stato notificato il verdetto nel quale era ancora scritto, nero su bianco, testuale «perfetto, a tua disposizione, ti costruisco il paragrafo in stile sentenza coerente con l’impostazione che vuoi adottare e strutturato in modo tecnicamente corretto», hanno strabuzzato gli occhi. Un copia-e-incolla grossolano, dopotutto sarebbe stato sufficiente un attimo di accortezza in più: però, a conti fatti, un “errore” del genere può avere ricadute sul piano giuridico?

Perché da una parte, d’accordo, l’ia è uno strumento come un altro (ultra avanzato, di ultima generazione, sofisticatissimo ma niente di più) e dall’altra, tuttavia, la stesura di una sentenza non dovrebbe essere appannaggio di un magistrato vecchia scuola (cioè in carne e ossa), che applica la legge e non l’algoritmo?
Loro, infatti, i legali del caso non hanno aspettato un attimo a ricorrere in appello e la corte di Cagliari non ha esitato, a sua volta, a sottolineare che la sola presenza di quella frase «non dimostra che la toga giudicante abbia delegato al software l’interpretazione della legge, la valutazione delle prove e, ancor meno, la decisione finale». Che, in termini forensi, vuol dire che l’istanza del collegio difensore è stata rigettata (e la decisione del tribunale ritenuta valida), ma in generale che significa? Perché questa non è la prima volta e, soprattutto, non sarà l’ultima (in un mondo che cambia alla velocità di internet è impensabile credere che le corti rimangano ancorate a un sistema cartaceo). E allora?

«È un tema che sta coinvolgendo l’intera avvocatura», ammette Francesco Petrelli che è il presidente delle Camere penali italiane ed è anche uno molto attento a queste questioni (non per niente, assieme ai colleghi, ha fondato un Osservatorio che si occupa di studiare proprio questi fenomeni), «e sta oggettivamente impattando sull’intera attività processuale». «Tanto per cominciare», dice, «l’ia da tempo viene utilizzata nell’ambito delle indagini preliminari e questo suo impiego accentua ancora di più quella straordinaria asimmetria che già esisteva prima tra le capacità e i poteri di un difensore e di un pubblico ministero»: ché un “gioco ad armi pari” forse non lo è mai stato, ma oggi, a queste condizioni, meno che mai.

«Inoltre l’intelligenza artificiale», continua Petrelli, «opera sulla base di algoritmi la cui caratteristica è l’opacità perché fornisce risultati che non sono controllabili: ma nel nostro sistema il giudice deve essere il controllore dei criteri di valutazione. Questi due piani, quello della motivazione razionale di tutti i provvedimenti e delle decisioni, in particolar modo dell’ambito penale, e quello degli algoritmi usati per aiutare la stesura dei provvedimenti, entrano in rotta di collisione e possono essere un ulteriore elemento di inquinamento dell’attività giudiziaria».

Dopodiché non si può pensare, oggi, di fermare il progresso tecnologico: l’ia la usano i giudici, certo, ma la usano anche gli avvocati (secondo l’ultimo rapporto della Cassa forense del 2026, viene interrogata almeno dal 55,3% dei professionisti italiani): «C’è, ed è reale, il rischio delle cosiddette “allucinazioni”», ammette il penalista, «quando vengono citate sentenze o leggi inesistenti e questo ha portato, anche recentemente, a problemi di natura disciplinare». Se in uno scivolone del genere incappa un avvocato, chiaro, è un problema e va sanzionato; ma se dovesse riguardare un giudice ci sarebbe anche uno scenario peggiore.
«La corte d’appello di Cagliari», spiega Petrelli, «ha negato l’esistenza di una nullità perché, nel faldone di Oristano, l’ia è stata utilizzata solo per motivare e non ai fini della decisione, cosa che lo Stato consente» ed è corretto così per tante variabili e perché non si possono ignorare le tecnologie che ci sono: epperò la materia è (oggi più che mai) delicata, delicatissima.